Il tema del collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili, la cui disciplina si rinviene nella L. 68/1999, è stato recentemente oggetto di modifiche da parte del c.d. Decreto semplificazioni (D.Lgs. 151/2015). Tali modifiche hanno adesso subito un’ulteriore revisione, per il tramite del c.d. decreto correttivo del Jobs Act (D.Lgs. 185/2016).

Sul tema specifico si riscontra una rilevante modifica legata, essenzialmente, all’apparato sanzionatorio amministrativo, previsto a fronte della violazione degli obblighi di assunzione obbligatoria. Si ricorda, schematicamente, che i datori di lavoro sono investiti di tale obbligazione, secondo la seguente partizione:

  • 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti
  • 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti.

 

In precedenza, ovvero fino all’8 ottobre 2016, era prevista, nel caso di mancata assunzione obbligatoria, una sanzione amministrativa pari a 62,77 euro al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. Tale sanzione, si ricorda, era suscettibile di riduzione a 20,92 euro nel caso di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione (L. 689/1981), ovvero a 15,69 euro nel caso si fosse ottemperato alla diffida emessa dagli organi di vigilanza.

Viene adesso modificata, poiché evidentemente ritenuta non propriamente dissuasiva del comportamento illecito, la sanzione prevista in misura piena per la violazione cui sopra. Viene infatti previsto che, a fronte di tale inadempimento, la sanzione sia pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo previsto per i casi di lavorazioni ad alto rischio. Tale importo è previsto, ovviamente, per ogni giorno e per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. Considerando, pertanto, l’ammontare del citato contributo di esonero (30,64 euro), ne deriva che la nuova sanzione piena viene aumenta a 153,20 euro. Anche in questo caso sarà applicabile, ove vi sia il tempestivo pagamento nei 60 giorni dalla contestazione, la prevista riduzione a un terzo, ossia a 51,07 euro.

La novità normativa, inoltre, specifica chiaramente l’applicabilità alla fattispecie, da parte degli organi di vigilanza, della c.d. diffida, tanto che, in caso di ottemperanza, la sanzione subirà un’ulteriore riduzione a 38,30 euro. Viene specificato che la diffida prevede, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.